Descrizione
L’art. 8 del regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale che disciplina l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevede che per le seguenti occupazioni occasionali la concessione si intende sostituita da apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. In caso di più comunicazioni riguardanti la medesima area, o in caso di disponibilità limitata di aree, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione.
Si intendono per “ occupazioni occasionali” esclusivamente:
- le occupazioni di non più di (10 mq) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive o altre attività non comportanti comunque attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose
- le occupazioni di spazi pubblici antistanti la propria abitazione di durata non superiore a una giornata, non ricorrenti, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione dell’edificio, senza opere cantieristiche fisse, compresi traslochi, purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispettate le norme del codice della strada e le normative in materia di sicurezza
- le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a una giornata, purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispettate le norme del codice della strada e le normative in materia di sicurezza
- l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
